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L’art. 12 del D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

A chi è rivolto

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando vi sia il consenso di entrambi i coniugi, non vi siano figli minori o figli con disabilità grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

Descrizione

L’art. 12 del D.L. 132/2014, convertito con L. 162/2014, ha introdotto per i coniugi la possibilità di concludere un accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza, di celebrazione del matrimonio o di trascrizione del matrimonio contratto all’estero.

Condizione necessaria è l’assenza di:

  • figli minori
  • figli maggiorenni incapaci
  • figli portatori di handicap grave (art.3. co. 3, L.104/1992)
  • figli maggiorenni non economicamente autosufficienti

Quanto ai patti di trasferimento patrimoniale, l’accordo di separazione o di divorzio può disciplinare esclusivamente l’assegno di mantenimento o quello divorzile. Restano esclusi accordi inerenti beni immobili o beni mobili di altra natura.

In caso di divorzio, occorre che siano decorsi:

  • sei mesi dalla separazione consensuale;
  • dodici mesi dalla separazione giudiziale.
Come fare

La procedura prevede due distinti appuntamenti:

  1. un primo incontro, dove viene steso l’accordo di separazione/divorzio raggiunto dai coniugi;
  2. un secondo incontro, a non meno di trenta giorni dal primo, in cui si conferma l’accordo raggiunto.

È obbligatoria la presenza di ambedue i coniugi. L’assenza, anche di uno solo, comporta la necessità di ripetere la procedura.

Cosa serve

Gli interessati devono compilare l’apposito modulo, reperibile nella sezione modulistica, e presentarlo all’ufficio di stato civile dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.30, unitamente a fotocopia del documento d’identità.
È ammesso l’invio:

L’ufficio di stato civile:
provvede ad accertare la presenza dei requisiti sopra indicati, acquisendo d’ufficio la documentazione necessaria;
contatta i coniugi per fissare l’incontro di stesura dell’accordo e quello di conferma.

Tempi e scadenze

Nessuna Scadenza

Il procedimento di separazione o divorzio si perfeziona con la conferma dell’accordo. Gli effetti giudici iniziano a decorrere dalla firma del primo atto.

Costi

È richiesto un contributo di € 16,00.
Il pagamento può avvenire:

  1. mediante bonifico bancario, al seguente IBAN: IT61V0306952890100000046021 intestato al Comune di Ciserano, 
  2. con versamento allo sportello presso la sede dell’ente

Come causale, è sufficiente mettere “Separazione consensuale / divorzio di (nome e cognome
dei coniugi)”.

Copia della ricevuta di pagamento dovrà essere trasmessa all’ufficio via mail, all’indirizzo ufficidemografici@comune.ciserano.bg.it entro la data fissata per il primo incontro.

Procedure collegate all'esito

Di comune accordo, i coniugi separati possono pervenire a un accordo di riconciliazione davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio, ovvero del Comune di residenza al momento della celebrazione.
È necessario compilare la dichiarazione, disponibile nella sezione modulistica, e trasmetterla:

L’ufficio di stato civile provvederà quindi a contattare gli interessati per la firma congiunta dell’accordo di riconciliazione, che verrà successivamente annotato a margine dell’atto di matrimonio.

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Ulteriori informazioni

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l’accordo è immediatamente efficace.

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Ultimo Aggiornamento

16
Ago/23

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